Art. 5.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).

      1. L'Agenzia è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito:

          a) per il collegio dei dirigenti, da rappresentanti scelti tra i membri effettivi, il

 

Pag. 5

cui numero è stabilito dal regolamento interno di cui all'articolo 7;

          b) per il collegio dei datori di lavoro, da un numero di rappresentanti pari al numero totale dei membri del collegio dei dirigenti.

      2. Gli amministratori di ciascun collegio sono designati, rispettivamente, dai membri effettivi che essi rappresentano, secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui all'articolo 7.
      3. La durata del mandato degli amministratori è di due anni. Il mandato è rinnovabile. In caso di vacanza, l'organizzazione o l'associazione interessata provvede alla sostituzione del proprio rappresentante. I poteri di quest'ultimo cessano al momento in cui scade il mandato della persona sostituita.